ZENER 1992

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martedì, agosto 16, 2011

contributo di solidarietà: calpestato lo Statuto dei contribuenti.

Statuto dei contribuenti:
Legge 212/2000
articolo 4:

Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi nè prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti".

Il Decreto Legge 138/2011 - art. 2 comma 1 - ha istituito il contributo di solidarietà del 5% sui redditi superiori ai 90mila (10% oltre i 150mila).

I contributi rientrano nella categoria dei tributi.

Come volevasi dimostrare lo Statuto del Contribuente, in questo paese, vale meno della carta igienica usata.

E' auspicabile che lo Statuto venga al più presto promosso a Legge di rango Costituzionale e non quale indirizzo attuativo/interpretativo spesso soggetto a (numerose) deroghe o calpestamenti.

Da approfondire il fatto che questo prelievo venga denominato contributo senza averne, secondo me, le precise caratteristiche (se non per il fatto che ne è consentita la deduzione).
Forse sarebbe stato meglio istituire una "addizionale irpef" per i redditi superiori ad una certa soglia, applicando un'aliquota di circa il 3,20% (cioè il 5% meno il beneficio fiscale derivante dalla sua deducibilità in quanto contributo) e via, senza attribuirgli, secondo me forzatamente, la natura di contributo.



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