ZENER 1992

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mercoledì, luglio 28, 2010

ritenuta 10% sui bonifici 36% e 55%

O ci fanno o ci sono.
Con l'art. 25 del D.L. 78/2010 (contrasto di interessi) è stato introdotto l'obbligo, da parte delle banche et simili, di trattenere il 10% a titolo di imposta a titolo di acconto, sui pagamenti effettuati da soggetti non passivi di imposta (privati) per le spese di ristrutturazione (36% - legge 449/1997) e riqualificazione energetica (55% - legge 296/2006) .

Fin qui la novità.

I problemi operativi si sono manifestati subito.

La signora Maria va in banca a pagare il bonifico per l'impresa edile Gennaro e costui, su una fattura di 11.000,00 (10.000,00+ IVA al 10%) si vede accreditato, con grande incazzamento e sorpresa, 9.900,00.

"Cazzo! la ritenuta anche sull'IVA mi fanno pagare!" dice giustamente Gennaro, che di vedersi trattenuto un 11% truccato da 10%, sul fatturato IVA compresa (chissà se marginalizza dopo le spese il 10%...) proprio non ne ha voglia, figuriamoci di pagare le imposte sulle imposte...

Ed infatti è così: le banche sanno assai che IVA c'è compresa sull'importo lordo di 11.000,00.

Questo fino ad oggi: con la circolare 40 E si è stabilito che la banca tratterà la ritenuta sull'importo scorporato dell'IVA al 20%.

La circolare è calda di poche ore, ma a prima vista ho l'impressione che lo scorporo del 20% è una grande cazzata.

Ma come: l'IVA sulle ristrutturazioni edilizie (gli oramai stranoti interventi di cui all' art. 31 - lett a,b,c,d - della Legge 457/78) e sulla stragrande maggioranza di prestazioni per le riqualificazioni energetiche è al 10% e questi qui cosa decidono?

Di scorporare gli importi al 20% invece che al 10%.

Così se prima trattenevano l'11% sul fatturato adesso, dopo i soliti ripensamenti per le cose malfatte, trattengono il 9,16%: mettetela come volete ma in un caso e nell'altro non è il 10% "invocato" dalla manovra correttiva.

E pensare che l'IVA al 20% è prevalentemente applicata a quegli interventi su immobili non abitativi, solitamente in uso ad imprese, per le quali, in caso di prestazioni che usufruiscono del 55%, non sono obbligate al pagamento tramite bonifico bancario....

Che fenomeni.